Decreto legislativo 42/2004
Art. 109
Articolo 109 Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali 1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive: a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia; b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.
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