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Decreto legislativo 28/2004

Art. 20 — Denuncia di inizio lavorazione del film

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/28/art/20parte di Decreto legislativo 28/2004
Art. 20. Denuncia di inizio lavorazione del film 1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente decreto, le imprese di produzione denunciano al Direttore generale competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonche' ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalita' di cui all'articolo 5. Tale previsione non si applica per i finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 8. 2. Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati, oltre alla impresa di produzione, anche il regista, gli autori del soggetto, del trattamento, della sceneggiatura, del commento musicale, l'autore della fotografia cinematografica, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio, e' trasmessa dalla Direzione generale competente alla SIAE per l'iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia. 3. I testi dei soggetti e delle sceneggiature di cui al comma 1, e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, anche su supporto informatico, sono conservati presso la Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film riconosciuti di nazionalita' italiana in base alle leggi precedenti.

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