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Decreto legislativo 387/2003

Art. 7 — Disposizioni specifiche per il solare

ELI /it/decreto-legislativo/2003/12/29/387/art/7parte di Decreto legislativo 387/2003
Art. 7. Disposizioni specifiche per il solare 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o piu' decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare. 2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente: a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione; b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti; c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilita' dell'incentivazione con altri incentivi; d) stabiliscono le modalita' per la determinazione dell'entita' dell'incentivazione. Per l'elettricita' prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio; e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare; f) fissano, altresi', il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione; g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Note all'art. 7: - Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e l'art. 11, comma 3, vedi note all'art. 2.

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