Decreto legislativo 387/2003
Art. 4 — Incremento della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n
Art. 4. Incremento della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sanzioni per gli inadempienti 1. A decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricita' prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo, deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e' incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Il Ministro delle attivita' produttive, con propri decreti emanati di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza unificata, stabilisce gli ulteriori incrementi della medesima quota minima, per il triennio 2007-2009 e per il triennio 2010-2012. Tali decreti sono emanati, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2007. 2. A decorrere dall'anno 2004, a seguito della verifica effettuata ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativa all'anno precedente, il Gestore della rete comunica all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A detti soggetti l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas applica sanzioni ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. 3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione ai sensi delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, sono considerati inadempienti per la quantita' di certificati correlata al totale di elettricita' importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto. Note all'art. 4: - Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e l'art. 11, commi 1, 2 e 3, vedi note all'art. 2. - L'art. 9 della Costituzione, cosi' recita: "Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". - Per l'art. 11, comma 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi note all'art. 2. - Per la legge 14 novembre 1995, n. 481 vedi note alle premesse.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 28/03 — Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da autoritativoha disposto (con l'art. 25, comma 11, lettera c)) la modifica dell'art. 4, comma 1.
Abroga · 1
- D.lgs 28/03 — Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da autoritativoha disposto (con l'art. 25, comma 11, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 4.
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