Decreto legislativo 276/2003
Art. 74 — Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
Art. 74. Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro 1. Con specifico riguardo alle attivita' agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 18/03 — Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economicoautoritativoha disposto con (l'art. 105, comma 1) la modifica dell'art. 74.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 276/2003 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.