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Decreto legislativo 276/2003

Art. 74 — Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro

ELI /it/decreto-legislativo/2003/09/10/276/art/74parte di Decreto legislativo 276/2003
Art. 74. Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro 1. Con specifico riguardo alle attivita' agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

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