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Decreto legislativo 276/2003

Art. 51 — Crediti formativi

ELI /it/decreto-legislativo/2003/09/10/276/art/51parte di Decreto legislativo 276/2003
Art. 51. Crediti formativi 1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. 2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province autonome definisce le modalita' di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001. Nota all'art. 51: - Il testo del decreto ministeriale 31 maggio 2001 (Certificazione nel sistema della formazione professionale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2001, n. 139.

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