Decreto legislativo 257/2003
Art. 9 — Collegio dei revisori
Art. 9. Collegio dei revisori 1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, che devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro delle attivita' produttive, un membro effettivo, con funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Alla nomina provvede il Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto. 2. I membri del collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Il collegio dei revisori realizza il controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile. Note all'art. 9: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37. - Il testo dell'art. 2403 del codice civile e' il seguente: «Art. 2403 (Doveri del collegio sindacale). - Il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della societa', vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio sociale. Il collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' sociale o ricevuti dalla societa' in pegno, cauzione o custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Il collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'art. 2421.».
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- L. 99/07 — Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' iautoritativoha disposto (con l'art. 37, comma 3) la modifica dell'art. 9.
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