Decreto legislativo 257/2003
Art. 3 — Attivita' dell'ENEA
Art. 3. Attivita' dell'ENEA 1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, l'ENEA svolge, in particolare, le seguenti attivita': a) promuovere e svolgere attivita' di ricerca di base ed applicata, ivi inclusa la realizzazione di prototipi e l'industrializzazione di prodotti, nei seguenti settori: 1) settore dell'energia; 2) settore dell'ambiente, in relazione sia alle interazioni con i sistemi industriali sia per il miglioramento delle condizioni di compatibilita' ambientale e di sicurezza degli stessi; 3) settore delle tecnologie e delle applicazioni nucleari, delle tecnologie delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti e delle radiazioni ionizzanti, delle altre tecnologie innovative sviluppate dall'ente nei settori dell'energia e dell'ambiente: in particolare l'ente e' responsabile del presidio scientifico e tecnologico in tema di energia nucleare; b) curare la conduzione di grandi progetti complessi di ricerca, sviluppo e dimostrazione, con prevalente contenuto ingegneristico e tecnologico; c) valutare il grado di sviluppo di tecnologie avanzate, inclusi gli impatti economici e sociali, nelle aree tematiche di cui alla lettera a), con particolare riferimento a richieste formulate dalle pubbliche amministrazioni interessate; d) fornire a soggetti pubblici e privati servizi ad alto contenuto tecnologico, studi, ricerche, misure, prove e valutazioni nei settori di competenza; e) promuovere, nei settori di competenza, la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi nel campo scientifico-tecnologico, ivi inclusa la definizione della normativa tecnica, la partecipazione ai grandi programmi di ricerca e agli organismi internazionali, fornendo su richiesta competenze specifiche; f) svolgere attivita' di comunicazione e promozione della ricerca curando la diffusione dei relativi risultati, nonche' favorire la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico dei risultati stessi a sostegno dello sviluppo nazionale; g) promuovere, favorire e sostenere processi di innovazione tecnologica del sistema produttivo nazionale nei settori di competenza, in particolare delle piccole e medie imprese, anche stimolando la domanda di ricerca e di tecnologia in conformita' ai principi dello sviluppo durevole; h) collaborare con le regioni e con le amministrazioni locali, al fine di promuovere attraverso iniziative congiunte, lo sviluppo delle specifiche realta' produttive del territorio; i) effettuare la valutazione dei risultati dei programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attivita' del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (C.I.V.R.) di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; l) promuovere la formazione, in particolare post-universitaria, e la crescita tecnico professionale dei ricercatori nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con le universita' nazionali ed internazionali sulla base di apposite convenzioni; m) curare la realizzazione e gestione di grandi attrezzature scientifiche e tecnologiche; n) svolgere ogni altra attivita' funzionale al perseguimento delle finalita' istituzionali. 2. Le predette attivita' devono essere svolte nell'ambito del piano triennale delle attivita' di cui all'articolo 16, nel quadro del Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ed in conformita' agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana all'Unione europea ed alle altre organizzazioni internazionali. 3. L'ENEA potra', ai fini della valorizzazione ed utilizzazione dei risultati delle proprie attivita' di ricerca, nonche' per il migliore sfruttamento dei brevetti dei propri beni e servizi, conferire i relativi diritti alla societa' di cui all'articolo 18.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- L. 99/07 — Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' iautoritativoha disposto (con l'art. 37, comma 3) la modifica dell'art. 3.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 257/2003 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.