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Decreto legislativo 257/2003

Art. 24 — Commissariamento

ELI /it/decreto-legislativo/2003/09/03/257/art/24parte di Decreto legislativo 257/2003
Art. 24. Commissariamento 1. Per gravi e motivate ragioni, inerenti il corretto funzionamento dell'Ente ed il perseguimento del suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, puo' essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del presidente e del consiglio di amministrazione, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

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