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Decreto legislativo 257/2003

Art. 14 — Direzioni centrali

ELI /it/decreto-legislativo/2003/09/03/257/art/14parte di Decreto legislativo 257/2003
Art. 14. Direzioni centrali 1. Le direzioni centrali sono unita' organizzative espletanti attivita' di interesse generale, comuni a piu' organi o dipartimenti. 2. Le direzioni centrali, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione e funzionamento, in particolare: a) assicurano l'elaborazione dei bilanci; b) curano l'amministrazione del personale; c) gestiscono i processi di pianificazione e controllo di gestione; d) gestiscono il sistema informativo gestionale e la rete di comunicazione dell'ente; e) gestiscono la comunicazione esterna; f) curano i servizi generali e gli acquisti di funzionamento dell'ente, non inerenti le attivita' correnti della rete scientifica; g) gestiscono gli affari societari; h) forniscono assistenza e supporto legale; i) supportano la rete scientifica nella vendita di beni e servizi a terzi; l) gestiscono il patrimonio immobiliare.

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