Decreto legislativo 259/2003
Art. 92 — Servitu'
Art. 92. Servitu' 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitu' occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166. 2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorita' competente ed e' subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione. 3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e' diretta all'autorita' competente che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitu' richiesta e determina l'indennita' dovuta ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 4. La norma di cui al comma 3 e' integrata dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166. 5. Contro il provvedimento di imposizione della servitu' e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitu' deve essere costituita in modo da riuscire la piu' conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprieta' vicine. 7. Il proprietario ha sempre facolta' di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorche' essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennita', salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitu'. 8. Il proprietario che ha ricevuto una indennita' per la servitu' impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, e' tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere gia' subito. 9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitu' spetta in via esclusiva al giudice amministrativo. Note all'art. 92: - Gli articoli 44 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, cosi' recitano: «Art. 44 (L) (Indennita' per l'imposizione di servitu). - 1. E dovuta una indennita' al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilita', sia gravato da una servitu' o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilita' di esercizio del diritto di proprieta'. (L) 2. L'indennita' e' calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilita' economica cui il proprietario non ha diritto. (L) 3. L'indennita' e' dovuta anche se il trasferimento della proprieta' sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'art. 43. (L) 4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitu' disciplinate da leggi speciali. (L) 5. Non e' dovuta alcuna indennita' se la servitu' puo' essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione. (L) 6. L'indennita' puo' anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno. (L)». «Art. 53 (L) (Disposizioni processuali). - 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico. (L) 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall'art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'. (L). 3. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. (L)». - L'art. 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», cosi' recita: «Art. 3 (Disposizioni in materia di servitu). - (Omissis). 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorita' espropriante puo' procedere, ai sensi dell'art. 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitu' al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgano, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono autorita' esproprianti ai fini di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 104/07 — Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega alautoritativoha disposto (con l'art. 4, comma 1, n. 28 dell'allegato 4) l'abrogazione del comma 9 dell'art. 92.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 259/2003 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.