Decreto legislativo 259/2003
Art. 72 — Qualita' del servizio
Art. 72. Qualita' del servizio 1. L'Autorita', dopo aver effettuato la consultazione di cui all'articolo 83, puo' prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualita' dei servizi offerti. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorita' prima della pubblicazione. 2. L'Autorita' precisa, tra l'altro, i parametri di qualita' del servizio da misurare, nonche' il contenuto, la forma e le modalita' della pubblicazione, per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 259/2003 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.