Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 259/2003Art. 58
Decreto legislativo 259/2003

Art. 58 — Designazione delle imprese

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/58parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 58. Designazione delle imprese 1. L'Autorita' puo' designare una o piu' imprese perche' garantiscano la fornitura del servizio universale, quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, in modo tale da coprire l'intero territorio nazionale. L'Autorita' puo' designare piu' imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale o per coprire differenti parti del territorio nazionale. 2. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, l'Autorita' applica un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa e' esclusa a priori. Il sistema di designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicita' e consente di determinare il costo netto degli obblighi che ne derivano conformemente all'articolo 62. 3. Sino alla designazione di cui al comma 1, la societa' Telecom Italia continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale quale definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, sull'intero territorio nazionale.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 259/2003 · fonte Normattiva ↗

← Art. 57 Art. 59 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.