Decreto legislativo 259/2003
Art. 54 — Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa
Art. 54. Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa 1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa e' soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma. 2. La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e trasmissione di dati, nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T, e deve essere tale da consentire un efficace accesso ad Internet.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.L. 36/04 — Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilautoritativo,convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150), ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera c-bis)) la modifica dell'art. 54, comma 1.
- D.L. 13/02 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativoha disposto (con l'art. 18, comma 5, lettera d)) la modifica dell'art. 54, comma 1; nel modificare l'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 (in G.U. 9/03/2016, n. 57), ha conseguentement…
Inserisce · 1
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 259/2003 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.