Decreto legislativo 259/2003
Art. 51 — Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso
Art. 51. Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso 1. L'Autorita' pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente al presente Capo, precisando il prodotto o servizio specifico e i mercati geografici interessati. L'Autorita' provvede inoltre a pubblicare, secondo le medesime modalita', informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, a meno che non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali. 2. L'Autorita' trasmette alla Commissione europea copia di tutte le informazioni pubblicate.
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