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Decreto legislativo 259/2003

Art. 211 — Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica

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Art. 211. Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica 1. E' vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell'articolo 97.

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