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Decreto legislativo 259/2003

Art. 197 — Disposizioni applicabili

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/197parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 197. Disposizioni applicabili 1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.

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