Decreto legislativo 259/2003
Art. 177 — Verbali di collaudo e di ispezione
Art. 177. Verbali di collaudo e di ispezione 1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risultera' da apposito verbale da consegnarsi all'autorita' marittima ed, in copia, all'armatore o a chi lo rappresenta o alla societa' di gestione di cui all'articolo 183, comma 2.
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