Decreto legislativo 259/2003
Art. 157 — Sanzioni civili
Art. 157. Sanzioni civili. 1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale. 2. Per le indennita' previste nella prima parte dell'articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo. Nota all'art. 157: - Gli articoli 185 e seguenti del codice penale riguardano: «Restituzioni e risarcimento del danno».
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