Decreto legislativo 259/2003
Art. 144 — Autorizzazioni speciali
Art. 144. Autorizzazioni speciali 1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore puo' essere conseguita da: a) Universita' ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica; b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto; c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa; d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite; e) Enti pubblici territoriali per finalita' concernenti le loro attivita' istituzionali. 2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di eta' non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 137 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto o all'esercizio di stazioni di radioamatore.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 32/04 — Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'aautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera e)) l'abrogazione della lettera e) dell'art. 144, comma 1.
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