Decreto legislativo 259/2003
Art. 14 — Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica
Art. 14. Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica 1. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 13. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell'Autorita', e' fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 2. Il Ministero promuove l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformita' della decisione spettro radio n. 676/2002/CE. 3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilita' di banda e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilita' ad altri operatori gia' autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia, con le modalita' di cui ai commi 4 e 5. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso e' assoggettato alle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8. 4. L'intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all'Autorita' ed il trasferimento di tali diritti e' efficace previo assenso del Ministero ed e' reso pubblico. Il Ministero, sentita l'Autorita', comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego. 5. Il Ministero, all'esito della verifica, svolta dall'Autorita', sentita l'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d'uso, puo' apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non possono comportare un cambiamento dell'utilizzo di tali radiofrequenze. Nota all'art. 14: - Per la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si vedano le note alle premesse.
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- D.L. 32/04 — Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'aautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17/06/2019, n. 140), ha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera d)) l'introduzione della lettera a-bis) all'art. 14, comma 5.
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