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Decreto legislativo 259/2003

Art. 137 — Requisiti

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/137parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 137. Requisiti 1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi: a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia; b) abbia eta' non inferiore a sedici anni; c) sia in possesso della relativa patente; d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. Nota all'art. 137: - L'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 2 (Diritti e doveri dello straniero). - (Omissis). 2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocita', essa e' accertata secondo i criteri e le modalita' previste dal regolamento di attuazione.».

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