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Decreto legislativo 259/2003

Art. 134 — Attivita' di radioamatore

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/134parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 134. Attivita' di radioamatore 1. L'attivita' di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica. 2. Al di fuori della sede dell'impianto l'attivita' di cui al comma 1 puo' essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo. 3. L'attivita' di radioamatore e' disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell'allegato n. 26. 4. E' libera l'attivita' di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.

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