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Decreto legislativo 259/2003

Art. 130 — Oggetto

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/130parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 130. Oggetto 1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale e' richiesta l'autorizzazione generale, e' un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza. 2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso e' un sistema che consente, attraverso una o piu' stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze. 3. Il presente Capo: a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso; b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti. 4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), cosi' come definita dall'ETSI (European Telecommunication Standard Institute). 5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle necessarie frequenze e' disciplinato da apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni.

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