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Decreto legislativo 259/2003

Art. 123 — Sperimentazione

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/123parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 123. Sperimentazione 1. E' consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione temporanea ha validita' massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale presentazione.

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