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Decreto legislativo 259/2003

Art. 118 — Rinuncia

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/118parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 118. Rinuncia 1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validita' del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero.

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