Decreto legislativo 259/2003
Art. 106 — Obblighi dei rivenditori
Art. 106. Obblighi dei rivenditori. 1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non puo' essere impiegato senza l'autorizzazione generale di cui all'articolo 99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all'articolo 105.
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