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Decreto legislativo 259/2003

Art. 103 — Sospensione - revoca - decadenza

ELI /it/decreto-legislativo/2003/08/01/259/art/103parte di Decreto legislativo 259/2003
Art. 103. Sospensione - revoca - decadenza 1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l'autorizzazione generale puo' essere sospesa fino a trenta giorni. 2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi. 3. La decadenza dall'autorizzazione generale e' pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.

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