Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 196/2003Art. 84
Decreto legislativo 196/2003

Art. 84 — Comunicazione di dati all'interessato

ELI /it/decreto-legislativo/2003/06/30/196/art/84parte di Decreto legislativo 196/2003
Art. 84. (Comunicazione di dati all'interessato) 1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato. 2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalita' e cautele rapportate al contesto nel quale e' effettuato il trattamento di dati.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 196/2003 · fonte Normattiva ↗

← Art. 83 Art. 85 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.