Decreto legislativo 196/2003
Art. 40 — Autorizzazioni generali
Art. 40. (Autorizzazioni generali) 1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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