Decreto legislativo 196/2003
Art. 29 — Responsabile del trattamento
Art. 29. (Responsabile del trattamento) 1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente. 2. Se designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. 3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. 4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare. 5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- L. 167/11 — Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Iautoritativoha disposto (con l'art. 28, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 4-bis all'art. 29 e la modifica dell'art. 29, comma 5.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 196/2003 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.