Decreto legislativo 196/2003
Art. 27 — Garanzie per i dati giudiziari
Art. 27. (Garanzie per i dati giudiziari) 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici e' consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
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