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Decreto legislativo 196/2003

Art. 27 — Garanzie per i dati giudiziari

ELI /it/decreto-legislativo/2003/06/30/196/art/27parte di Decreto legislativo 196/2003
Art. 27. (Garanzie per i dati giudiziari) 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici e' consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

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