Decreto legislativo 196/2003
Art. 2 — Finalita
Art. 2. (Finalita) 1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 2. Il trattamento dei dati personali e' disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle liberta' di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalita' previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonche' per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
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- D.L. 19/03 — Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa eautoritativoha disposto (con l'art. 44, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 2-sexies, comma 1-bis; (con l'art. 44, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 1-ter all'art. 2-sexies.
- L. 56/04 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (in G.U. 02/03/2024, n. 52).
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