Decreto legislativo 196/2003
Art. 19 — Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
Art. 19. (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari) 1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e' consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente. 2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione e' ammessa quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non e' stata adottata la diversa determinazione ivi indicata. 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 33/03 — Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza eautoritativoha disposto (con l'art. 53, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del comma 3-bis dell'art. 19.
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