Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 196/2003Art. 146
Decreto legislativo 196/2003

Art. 146 — Interpello preventivo

ELI /it/decreto-legislativo/2003/06/30/196/art/146parte di Decreto legislativo 196/2003
Art. 146. (Interpello preventivo) 1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo' essere proposto solo dopo che e' stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero e' stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale. 2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile e' fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento. 3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessita', ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per l'integrale riscontro e' di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 196/2003 · fonte Normattiva ↗

← Art. 145 Art. 147 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.