Decreto legislativo 196/2003
Art. 128 — Trasferimento automatico della chiamata
Art. 128. (Trasferimento automatico della chiamata) 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 196/2003 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.