Decreto legislativo 196/2003
Art. 111 — Codice di deontologia e di buona condotta
Art. 111. (Codice di deontologia e di buona condotta) 1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per finalita' previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalita' per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalita' di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.
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