Decreto legislativo 128/2003
Art. 2 — Finalita' dell'Agenzia
Art. 2. Finalita' dell'Agenzia 1. L'A.S.I. e' ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, attraverso attivita' di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitivita' del comparto industriale italiano. 2. L'A.S.I. ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche' per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esercita nei confronti dell'A.S.I. le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2. Note all'art. 2: - La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda la nota alle premesse.
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- D.L. 36/04 — Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilautoritativoha disposto (con l'art. 30, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 2, commi 2 e 3.
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