Decreto legislativo 128/2003
Art. 19 — P e r s o n a l e
Art. 19. P e r s o n a l e 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'A.S.I. e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri. 2. L'A.S.I., sentito il consiglio tecnico-scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. 3. L'A.S.I., sentito il consiglio tecnico-scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal Contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto. 4. L'A.S.I., con proprio regolamento sul personale ai sensi dell'articolo 17, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore o tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso universita' o imprese. Con riferimento ai ricercatori e ai tecnologi il regolamento e' emanato nel rispetto dei seguenti principi: a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, primo tecnologo e dirigente tecnologo, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attivita' richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attivita' richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attivita' di ricerca presso universita' o qualificati enti, organismi o centri di ricerca, pubblici o privati, ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attivita'; b) la periodicita' dei concorsi e' determinata secondo le cadenze indicate nel piano pluriennale; c) in relazione a singoli progetti e per l'intera durata degli stessi, e' consentita l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, in possesso di documentata competenza adeguata alle funzioni da svolgere, accertata sulla base di apposite selezioni con trattamento economico rapportato alle corrispondenti professionalita' dell'ente. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta, previo giudizio positivo sull'attivita' svolta, in deroga al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per la specificita' dell'attivita' di ricerca da svolgere e per garantire la continuita' di esecuzione ai fini del completamento dei relativi progetti. Note all'art. 19: - Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda la nota alle premesse. - L'art. 15, della legge 24 giugno 1997, n. 196: «Norme in materia di promozione dell'occupazione», prevede: «Art. 15. - 1. All'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (Modifica il comma 1 dell'art. 16, D.L. 16 maggio 1994, n. 299).; b) (Aggiunge due periodi al comma 6 dell'art. 16, D.L. 16 maggio 1994, n. 299). 2. La Commissione regionale per l'impiego puo' deliberare, ai sensi dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali. 3. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998.». - Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, reca: (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori).». - L'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), prevede: «6. Le Universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna universita', ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le universita' possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresi' autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.». - Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, reca: «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES».
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