Decreto legislativo 128/2003
Art. 12 — Settori tecnici
Art. 12. Settori tecnici 1. I settori tecnici sono le unita' organizzative con le quali l'Agenzia realizza le attivita' di ricerca applicata al campo spaziale e aerospaziale. I settori tecnici dell'A.S.I. sono definiti, in numero non superiore a 2, dal regolamento di organizzazione e funzionamento. 2. I settori tecnici possono istituire, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unita' di ricerca per singoli progetti, a tempo definito, presso le universita', gli enti di ricerca pubblici o privati, o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni. 3. I responsabili dei settori tecnici, il cui incarico e' a tempo pieno, sono scelti tra soggetti in possesso di alta qualificazione professionale ed esperienza scientifica e manageriale nel settore spaziale e aerospaziale sulla base di procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L'incarico di direzione dei settori tecnici e' attribuito per una durata massima di cinque anni e puo' essere rinnovato.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 128/2003 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.