Decreto legislativo 93/2003
Art. 24 — Entrata in vigore
Art. 24. Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicate soltanto alle procedure di amministrazione straordinaria e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, i cui relativi provvedimenti sono emanati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalla normativa vigente al momento dell'emanazione dei rispettivi provvedimenti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione del dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 93/2003 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.