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Decreto legislativo 93/2003

Art. 24 — Entrata in vigore

ELI /it/decreto-legislativo/2003/04/09/93/art/24parte di Decreto legislativo 93/2003
Art. 24. Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicate soltanto alle procedure di amministrazione straordinaria e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, i cui relativi provvedimenti sono emanati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalla normativa vigente al momento dell'emanazione dei rispettivi provvedimenti.

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