Decreto legislativo 467/2001
Art. 7 — Presupposti per la comunicazione e la diffusione dei dati
Art. 7. Presupposti per la comunicazione e la diffusione dei dati 1. Nell'articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo,". 2. Nell'articolo 20, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' inserita in fine la seguente lettera: "h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo interesse dell'interessato.". Nota all'art. 7: - Il testo vigente dell'art. 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 20 (Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati). - 1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse: a) con il consenso espresso dell'interessato; a-bis) qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale e' parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo; b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilita' e pubblicita'; c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; d) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialita' dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre il codice di deontologia di cui all'art. 25; e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attivita' economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di volere; g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito dei gruppi bancari di cui all'art. 60 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonche' tra societa' controllate e societa' collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalita' correlate sono stati notificati ai sensi dell'art. 7, comma 2, per il perseguimento delle medesime finalita' per le quali i dati sono stati raccolti; h-bis) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo interesse dell'interessato. 2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'art. 27."
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 196/06 — Codice in materia di protezione dei dati personali.autoritativoha disposto (con l'art.183, comma 1, lettera n) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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