Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 467/2001Art. 24
Decreto legislativo 467/2001

Art. 24 — Disposizioni transitorie

ELI /it/decreto-legislativo/2001/12/28/467/art/24parte di Decreto legislativo 467/2001
Art. 24. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, 22 e 23 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 marzo 2002. 2. I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002. 3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotta dall'articolo 8 del presente decreto, le garanzie previste nella medesima lettera a)sono determinate dall'associazione, dall'ente o dall'organismo entro il 30 giugno 2002.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 467/2001 · fonte Normattiva ↗

← Art. 23 Art. 25 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.