Decreto legislativo 467/2001
Art. 16 — False comunicazioni e dichiarazioni
Art. 16. False comunicazioni e dichiarazioni 1. Dopo l'articolo 37 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' inserito il seguente: "Art. 37-bis (Falsita' nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante). - 1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 196/06 — Codice in materia di protezione dei dati personali.autoritativoha disposto (con l'art.183, comma 1, lettera n) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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