Decreto legislativo 467/2001
Art. 11 — Misure per il trattamento illecito o non corretto
Art. 11. Misure per il trattamento illecito o non corretto 1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la parola: "opportune" e' sostituita dalle seguenti: "necessarie o opportune". 2. Nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dopo la parola: "blocco" sono inserite le seguenti: "se il trattamento risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera c), oppure". Nota all'art. 11: - Il testo vigente dell'art. 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 31 (Compiti del Garante). - 1. Il Garante ha il compito di: a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute; b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformita' alla notificazione; c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'art. 29; e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti; f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento; g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni; h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentativita', la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati di cui all'art. 15; l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco se il trattamento risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera c), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati; m) segnalare al Governo l'opportunita' di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore; n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce; o) curare l'attivita' di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'art. 13 della Convenzione medesima; p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'art. 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge. 3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e' tenuto nei modi di cui all'art. 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifi-cazioni. 4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, puo' essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7. 5. Il Garante e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica ammini-strazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono richiedere, altresi', la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro organo. 6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorita' di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attivita' assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 196/06 — Codice in materia di protezione dei dati personali.autoritativoha disposto (con l'art.183, comma 1, lettera n) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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