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Decreto legislativo 467/2001

Art. 1 — Definizioni e diritto nazionale applicabile

ELI /it/decreto-legislativo/2001/12/28/467/art/1parte di Decreto legislativo 467/2001
Art. 1. Definizioni e diritto nazionale applicabile 1. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 2. Nell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono aggiunti i seguenti commi: "1-bis. La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio di un Paese non appartenente al-l'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente al-l'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato.". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Per l'argomento della legge 31 dicembre 1996, n. 675, vedasi nelle note all'art. 1. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali): "Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identita' personale; garantisce altresi' i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. 2. Ai fini della presente legge si intende: a) per "banca di dati , qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu' siti, organizzato secondo una pluralita' di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento; b) per "trattamento , qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati; c) per "dato personale , qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; d) per "titolare , la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza; e) per "responsabile , la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; f) per "interessato , la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; g) per "comunicazione , il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; h) per "diffusione , il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; i) per "dato anonimo , il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato o identificabile; l) per "blocco , la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento; m) per "Garante , l'autorita' istituita ai sensi dell'art. 30.". - Il testo vigente dell'art. 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato. 1-bis. La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. 1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato.".

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