Decreto legislativo 215/2001
Art. 4 — Sottufficiali
Art. 4. (Sottufficiali) 1. Per gli anni 2001 e 2002, le dotazioni organiche dei ruoli dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono indicate nella tabella "B" allegata al presente decreto. 2. Al fine di realizzare con gradualita' la riduzione degli organici da conseguire al 31 dicembre 2020, nella misura indicata per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica nella tabella "A" allegata al presente decreto, a decorrere dall'anno 2003, le dotazioni organiche del personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono determinate annualmente con il decreto di cui all'articolo 2, comma 3.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 4.
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