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Decreto legislativo 215/2001

Art. 31 — Clausola finanziaria

ELI /it/decreto-legislativo/2001/05/08/215/art/31parte di Decreto legislativo 215/2001
Art. 31. (Clausola finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie e con le modalita' previste all'articolo 8. commi 1, 2 e 3, della legge 14 novembre 2000, n. 331. Nota all'art. 31: - Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1, 2 e 3, della citata legge 14 novembre 2000, n. 331: "Art. 8 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per il triennio 2000-2002, rispettivamente, in lire 43 miliardi per l'anno 2000, lire 362 miliardi per l'anno 2001 e lire 618 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni a decorrere dal 2003 sono determinati nella misura massima indicata dalla tabella A allegata alla presente legge. L'onere a regime a decorrere dal 2020 e' determinato nella misura massima di lire 1.096 miliardi. 3. A decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2020, nel caso in cui il tasso di incremento degli oneri individuato dalla tabella A allegata alla presente legge risulti superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dalle risoluzioni parlamentari, la legge finanziaria quantifica, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.".

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