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Decreto legislativo 215/2001

Art. 2 — Organico complessivo delle Forze armate

ELI /it/decreto-legislativo/2001/05/08/215/art/2parte di Decreto legislativo 215/2001
Art. 2. (Organico complessivo delle Forze armate) 1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' fissata a 190.000 unita' a decorrere dalla data del 1o gennaio 2007. 2. Alla data del 1o gennaio 2021 le dotazioni organiche per ciascuna delle categoria di personale indicate all'articolo 1, comma 2, sono riportate nella tabella "A" allegata al presente decreto. 3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unita', secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella "A" allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella "A" di cui al comma 2, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche dei personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa. di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Nota all'art. 2: - Si riporta il testo della tabella A allegata alla citata legge 14 novembre 2000, n. 331: Tabella A [articolo 3, comma 1, lettera a)] ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI (in miliardi di lire) Anno Onere

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