Decreto legislativo 215/2001
Art. 11 — Contingenti ausiliari
Art. 11. (Contingenti ausiliari) 1. Il Ministro della difesa. di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, fatte salve le esigenze dell'Esercito, della Marina, ivi comprese quelle del Corpo delle capitanerie diporto, e dell'Aeronautica, stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2003 e fino alla sospensione della leva, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compresi i volontari di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 10 agosto 2000, n. 246, tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi. Nota all'art. 11: - La legge 10 agosto 2000, n. 246, recante "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n. 206; si riporta il testo dell'art. 10, comma 6: "6. Il personale volontario in attivita' negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in attesa della chiamata alle armi puo', su richiesta e qualora idoneo, essere incorporato nelle unita' di leva del Corpo stesso prestando il proprio servizio nell'ambito della sede volontaria. Tale richiesta e' accolta fino a concorrenza dell'onere di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 11.
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